Con sentenze n. 3807/2017, n. 3821/2017, n. 3865/2017 e n. 3866/2017 il Tar del Lazio è tornato ad occuparsi del D.M. 4 maggio 2012, contenente i requisiti di accesso alle transazioni disciplinate dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007.
I giudici amministrativi hanno preso atto che la materia rientra nella loro giurisdizione, stante quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. ordinanze n. 2050/2016 e 2051/2016).
Nel merito, il Collegio si è integralmente richiamato alle proprie precedenti pronunce n. 7073/2013 e n. 7928/2013, ribadendo in particolare che:
– la possibilità di transigere le controversie in materia di risarcimento del danno “non impedisce (o impediva) ai potenziali destinatari degli atti regolamentari e generali impugnati, ove non convinti della convenienza dei criteri stabiliti nei decreti impugnati, di portare comunque avanti il giudizio risarcitorio, non aderendo alle procedure transattive in questione”;
– la disciplina contenuta nel “D.M. 4 maggio 2012 non è identica, ma compatibile con quella recata per i soggetti emofilici dal D.M. 3 novembre 2003, secondo i limiti indicati dalla normativa primaria del 2007 che vi ha fatto riferimento”, con la conseguenza, ad esempio, che è del tutto legittimo il diverso trattamento economico previsto nel decreto “tra soggetti emofilici-talassemici e emotrasfusi occasionali danneggiati”;
– in merito alla prescrizione, “l’Amministrazione non poteva non tenerne conto in un decreto finalizzato a disciplinare moduli transattivi … Invero, qualsiasi transazione deve avere necessariamente ad oggetto una “res dubia” e cioè un rapporto giuridico avente, almeno nelle opinioni delle parti, un carattere di incertezza che si vuol far cessare con reciproche concessioni e reciproci sacrifici. Proprio per questo, evidentemente, il decreto in impugnativa ha non illegittimamente indicato la necessità di tenere conto…. della prescrizione (art. 2, comma 2)…….. Ed infatti, l’Amministrazione, prima di addivenire ad una transazione, deve verificare la sussistenza di una “res dubia”, che ovviamente non esiste in tutti i casi in cui è ragionevole ritenere prescritta la pretesa del privato, alla luce delle conferenti disposizioni di legge e degli orientamenti giurisprudenziali”.
Il TAR ha altresì confermato l’illegittimità del secondo comma dell’art. 5 del D.M. 4 maggio 2012, che esclude dalle transazioni “coloro che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale accertato non anteriore al 24 luglio 1978”, invero il Ministero della salute, secondo i giudici amministrativi, ha “surrettiziamente introdotto un nuovo criterio di limitazione selettiva (a favore dei soli soggetti per i quali ‘l’evento trasfusionale’ sia ‘non anteriore al 24.7.1978’. Tale criterio, peraltro, non era stato previsto dal regolamento e l’introduzione di esso in sede di DM 4.5.2012 si pone in violazione del sistema di gerarchia delle fonti ed in violazione del DM del 2009 nonché della stessa normativa primaria a monte del 2007”.
Come queste pronunce possano incidere sulla situazione personale di ciascun danneggiato è questione che, come sempre, ciascuno dovrà valutare esclusivamente con il proprio Legale.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari