Con sentenza n. 29332/2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che “il rapporto tra nonno e nipote deve essere riconosciuto come ‘legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare’, a prescindere dal rapporto di convivenza”.
Secondo la Corte, infatti, “il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto … Deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno”.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari