Danni da vaccino: illegittimo l’art. 1, comma 1 legge 210/92 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione antinfluenzale


Con la sentenza n. 268/2017 la Corte Costituzionale si è recentemente espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano, sezione lavoro e riguardava il riconoscimento dell’indennizzo a coloro che si sono sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.

Il tema sotteso alla fattispecie de qua è quello già affrontato in precedenza dalla Corte (v. sentenza n. 107 del 2012) ovvero quello delle vaccinazioni raccomandate.

La Corte ha in primis osservato che in una prospettiva incentrata “sulla salute quale interesse (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”.

Per quanto concerne più direttamente le vaccinazioni raccomandate, afferma la Corte, “in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli”.

La ragione determinante del diritto all’indennizzo, secondo la Corte, “non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività”.

Ne consegue che “la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (sentenza n. 107 del 2012)”.

Secondo la Corte la vaccinazione antinfluenzale rientra a pieno titolo tra quelle raccomandate e la verifica di questa condizione è un passaggio essenziale.

In questa prospettiva, secondo la Corte, il carattere della vaccinazione antinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandato può emergere alla luce della sussistenza di una serie di atti: insistite e ampie campagne, anche straordinarie, di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche nelle loro massime istanze; distribuzione di materiale informativo specifico; informazioni contenute sul sito istituzionale del Ministero della salute; decreti e circolari ministeriali; piani nazionali di prevenzione vaccinale; oppure la stessa legge.

Nel caso specifico della vaccinazione antinfluenzale, di cui si tratta nel giudizio a quo, la Corte ha evidenziato che “sono in particolare rilevanti i Piani nazionali di prevenzione vaccinale (da ultimo, il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019), che, affiancando la vaccinazione antinfluenzale ad altri tipi di vaccinazioni raccomandate e indicando i rispettivi obiettivi di copertura, definiscono la complessiva programmazione vaccinale; le raccomandazioni del Ministero della salute adottate specificamente, per ogni stagione, con riferimento alla vaccinazione antinfluenzale (da ultimo, “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2017-2018”); le campagne informative istituzionali del Ministero della salute, oltre che delle Regioni”.

Alla luce di tali considerazioni, afferma la Corte, “la collettività deve dunque sostenere i costi del pregiudizio individuale, anche nel caso in cui la menomazione permanente sia derivata dalla vaccinazione antinfluenzale. Sarebbe del resto irragionevole riservare a coloro che hanno aderito alle ricordate raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiano ubbidito ad un precetto (nello stesso senso, con riferimento alla vaccinazione contro la poliomielite, la sentenza n. 27 del 1998). E la traslazione sulla collettività delle conseguenze negative eventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale (pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge n. 210 del 1992) consegue all’applicazione dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), di tutela della salute anche collettiva (art. 32 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), oltre a completare, in termini che rendono più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, il ricordato ‘patto di solidarietà’ tra individuo e collettività, al fine della più ampia copertura della popolazione”.

Né si può trascurare, secondo la Corte, che a giustificazione della traslazione a carico della collettività dell’indennizzo in questione, “la più ampia sottoposizione a vaccinazione quale profilassi preventiva può notevolmente alleviare il carico non solo economico che le epidemie influenzali solitamente determinano sul sistema sanitario nazionale e sulle attività lavorative”.

Per queste ragioni la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale.

 

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari