Con quattro sentenze (nn. 12564/2018, 12565/2018, 12566/2018 e 12567/2018) le Sezioni Unite hanno individuato e delineato la portata della compensatio lucri cum damno, rispondendo all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, accanto alla poste negative si debbano considerare le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato.
L’esistenza dell’istituto della compensatio non è controversa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, trovando il proprio fondamento nel concetto di danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti dell’atto dannoso.
Se tale atto porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre, comunque, a un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
Controversi prima delle quattro sentenze erano invece la portata e l’ambito di operatività dell’istituto, ossia i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati al risarcimento sulla base di fonti differenti.
Restano fuori dai quesiti rivolti alle Sezioni Unite le ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito e di quello obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria.
In queste ipotesi vale infatti la regola dello scomputo, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria.
La compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussiste una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio.
La Corte, anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato, ad esempio, che l’indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, deve essere integralmente scomputato dalle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., Sez. 3, 14 marzo 2013, n. 6573).
In presenza invece di una duplicità di posizioni pretensive del danneggiato verso due soggetti diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo, la prevalente giurisprudenza riteneva possibile cumulare indennità e risarcimento.
Si affermava, in particolare, che la compensatio operasse solo quando il pregiudizio e l’incremento discendevano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto. In altri termini, la detrazione poteva trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno fossero entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti; essa invece non si applicava quando il vantaggio derivava da un titolo diverso ed indipendente dall’illecito.
Le Sezioni Unite con le pronunce qui commentate hanno ritenuto che ai fini della delineazione di un criterio di selezione occorra guardare alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.
La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria.
Secondo le Sezioni Unite è una linea d’indagine ineludibile tanto più oggi, in vista di un’apertura al confronto con l’elaborazione della dottrina civilistica Europea.
La selezione quindi tra i casi in cui ammettere o negare la compensazione deve essere fatta per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la “giustizia” del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio.
Così ad esempio, nel caso di assicurazione sulla vita, l’indennità si cumulerà con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi e l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
Una verifica per classi di casi si impone, secondo le Sezioni Unite, per accertare se l’ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall’altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l’indifferenza del risarcimento ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito.
Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di “recupero” ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento.
Stabilire quando accompagnare la previsione del beneficio con l’introduzione di tale meccanismo di surrogazione o di rivalsa, il quale consente al terzo di recuperare le risorse impiegate per erogare una provvidenza che non rinviene il proprio titolo nella responsabilità risarcitoria, è una scelta che spetta al legislatore.
Per quanto concerne i casi concreti che hanno dato origine alle suddette sentenze, in applicazione dei criteri generali sopra esposti questi sono stati i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite:
- Cassazione civile Sez. Un. n. 12564/2018
La questione rimessa all’esame della Corte è se il danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, consistente nella perdita dell’aiuto economico offerto dal defunto, debba essere liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata al superstite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
A composizione del contrasto di giurisprudenza le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.
Invero la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.
L’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo.
Sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall’illecito, perché quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale.
- Cassazione civile Sez. Un. n. 12565/2018
La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite consisteva nello stabilire se, nella liquidazione del danno da fatto illecito, dal computo del pregiudizio sofferto dalla compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto nel disastro aviatorio di Ustica andasse defalcato quanto ottenuto dalla stessa a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell’aeroplano.
A risoluzione del contrasto di giurisprudenza le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto“.
Invero quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all’assicurato-danneggiato.
Tali diritti sono però concorrenti, giacché ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello dell’eliminazione del danno causato nel patrimonio dell’assicurato-danneggiato per effetto del sinistro, sicché l’assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore degli importi che nel totale superino i danni da lui subiti.
- Cassazione civile Sez. Un. n. 12566/2018
La questione rimessa all’esame di queste Sezioni Unite era se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro, causato dal fatto illecito di un terzo, andasse defalcata la rendita per l’inabilità permanente costituita dall’INAIL.
A risoluzione del contrasto di giurisprudenza le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito“.
Invero occorre considerare che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata per coprire il pregiudizio occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro.
Il danno compensato dall’assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto a quello civilistico, nondimeno la rendita corrisposta dall’INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria dell’autore dell’illecito.
D’altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell’infortunio, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all’INAIL l’importo corrisposto. La surrogazione, invero, mentre consente all’istituto di recuperare dal terzo le somme erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a quest’ultimo di cumulare, per lo stesso danno, la rendita già riscossa con il risarcimento dovutogli dal terzo e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Nell’ambito della stessa sentenza le Sezioni Unite hanno anche precisato che l’eccezione di compensatio lucri cum damno è una eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, oltre che rilevabile d’ufficio dal giudice (il quale, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio), anche proponibile per la prima volta in appello.
- Cassazione civile Sez. Un. n. 12567/2018
La questione rimessa all’esame di queste Sezioni Unite è se dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale debba sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento erogata al minore dall’Inps.
A composizione del contrasto di giurisprudenza le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto“.
Poiché, tuttavia, ai fini dell’operatività del principio del non-cumulo è coessenziale il meccanismo riequilibratore del recupero configurato dal richiamato L. n. 183 del 2010, art. 41, lo scomputo da compensatio è da intendersi limitato al valore capitale delle prestazioni indennitarie corrisposte successivamente all’entrata in vigore di detta legge.
Invero l’indennità di accompagnamento è riconosciuta dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, a favore di coloro, anche minori di diciotto anni, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Non v’è dubbio che alla base della previsione legislativa vi è una finalità solidaristica ed assistenziale.
L’afflato solidaristico della comunità che si esprime attraverso la scelta legislativa assistenziale di per sé non esclude il computo di quel beneficio ai fini dell’operazione di corretta stima del danno, ma sempre che ricorra la seguente, duplice condizione.
La prima è che il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito.
La seconda è che sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell’evento dannoso, destinatario della richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima, sia collateralmente obbligato a restituire all’amministrazione pubblica l’importo corrispondente al beneficio da questa erogato all’assistito.
Nella specie l’esito di queste verifiche conduce a ritenere applicabile lo scomputo, con la sottrazione, dall’ammontare del risarcimento, del valore capitalizzato della indennità di accompagnamento.
Per l’altro verso, lo strumento di riequilibrio, idoneo ad escludere che l’autore della condotta dannosa finisca per giovarsi di quella erogazione solidaristica e nello stesso tempo a mantenere la stima del danno entro i binari della ragionevolezza e della proporzionalità, è rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 41.
Secondo questa disposizione, infatti, “le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni“.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari