Doppia patologia: all’indennizzo aggiuntivo ex lege 210/92 non si applica il termine triennale di decadenza


Nella fattispecie che ha dato origine all’ordinanza qui commentata il Ministero della salute lamentava, tra l’altro, che la Corte d’appello avesse disatteso l’eccezione di decadenza triennale in relazione alla richiesta di indennizzo aggiuntivo per doppia patologia, previsto della legge n. 210/92, art. 2, comma 7.

Invero, ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia, ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto, è riconosciuto un indennizzo aggiuntivo.

Con ordinanza n. 19704/2018 la Cassazione ha giudicato il motivo infondato, affermando che la prestazione in parola si configura come accessoria rispetto all’indennizzo principale che spetta per le conseguenze dannose irreversibili dell’epatite post-trasfusionale, che ne costituisce un presupposto necessario, ma rispetto ad esso autonomo.

Il termine triennale di decadenza eccepito dal Ministero, evidenzia la Corte, è espressamente correlato nella norma al solo indennizzo di cui all’art. 1, comma 1 e non già all’indennizzo aggiuntivo di cui al all’art. 2, comma 7.

Ne consegue che “la natura di nuova e diversa forma assistenziale di tale indennizzo aggiuntivo rispetto al principale determina l’inapplicabilità al primo del termine decadenziale dettato per il secondo, sulla base del principio secondo il quale le norme sulla decadenza hanno carattere eccezionale e non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti”.

La soluzione, secondo la Suprema Corte, è suffragata dalla considerazione che la stessa legge che ha istituito l’indennizzo aggiuntivo ha anche esteso la decadenza prevista dall’art. 3 L. n. 210 del 1992 alle epatiti post trasfusionali, senza nulla disporre in tema di decadenza per la c.d. doppia patologia.

Ringraziamo il Collega Antonio Lo Russo del foro di Foggia per la segnalazione.

 

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari