Nel corso di un colloquio telefonico con un funzionario del Ministero della salute ho appreso che, sulla base delle ultime sentenze della Cassazione ormai a tutti note, il Ministero ha deciso di non adeguare più in automatico i ratei futuri dell’indennizzo, anche quando la sentenza che accerta il diritto alla rivalutazione sia passata in giudicato.
Più esattamente, il Ministero adeguerà i ratei futuri solo quando la sentenza contenga l’esplicita condanna del Ministero a rivalutare anche i ratei maturati successivamente al deposito del ricorso.
I ratei futuri non verranno invece adeguati quando la sentenza accerti e dichiari il diritto del danneggiato alla rivalutazione integrale, senza però condannare esplicitamente il Ministero a rivalutare anche i ratei futuri: questo nonostante le due statuizioni siano, dal punto di vista processuale, del tutto identiche.
Ancor più assurda e temeraria pare la scelta ministeriale di non adeguare gli indennizzi per i quali l’ente abbia già pagato sia gli importi liquidati dal giudice, sia quelli maturati dal deposito della sentenza al saldo degli arretrati (come sino ad oggi mi è sempre accaduto): è chiaro infatti che questo pagamento costituisce un “di più” rispetto alla statuizione di condanna del giudice, tale da rendere del tutto arbitrario il rifiuto di adeguare i ratei successivi.
Diventa a questo punto inevitabile instaurare ulteriori giudizi, nei quali la difesa adottata dal Ministero potrebbe assumere la connotazione di lite temeraria ai sensi dell’articolo 96, commi 1 e 3, del codice di procedura civile.
Alberto Cappellaro