Con sentenza depositata il 9 maggio 2019 e passata in giudicato la Corte di Appello di Sassari, sezione distaccata di quella di Cagliari, ha confermato una pronuncia con la quale il Tribunale di Tempio Pausania, in un caso seguito dai nostri studi, aveva:
– accertato e dichiarato che la base di calcolo dell’indennizzo ex lege 229/05 è costituita dal mensile ex lege 210/92 integralmente rivalutato;
– accertato e dichiarato che l’indennizzo così calcolato deve essere annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT;
– conseguentemente condannato il Ministero della Salute a corrispondere ai nostri assistiti una somma complessivamente pari a 192.691,17 euro oltre interessi.
La sentenza di primo grado era stata appellata dall’Amministrazione ma, come anticipato, i giudici di appello l’hanno confermata.
I giudici di secondo grado, richiamando alla sentenza n. 30132/2018 della Suprema Corte, hanno evidenziato innanzi tutto che “l’ordinamento prevede un indennizzo per i danni da emotrasfusioni (art. 1, co. 2 L. 210/1992), composto da due quote (assegno, di cui all’art. 2, co.1 L. 210 cit. e indennità integrativa speciale, di cui all’art. 2, co.2), un diverso indennizzo (art. 1, co. 1, L. 210 cit.) per i danni da vaccinazione obbligatoria, composto delle medesime quote (assegno e indennità integrativa speciale) e da un ulteriore componente (art. 1 L. 229/2005) pari fino a sei volte l’indennizzo mensile di cui all’art. 2 L. 210/1992”, rilevando inoltre come:
– l’indennizzo ex lege 210/92, da rivalutarsi integralmente sulla base del tasso di inflazione programmato, “costituisce base di calcolo per l’ulteriore indennizzo (proprio dei soli vaccinati) di cui all’art. 1 L. 229/2005 … Va quindi da sé che l’incremento di una delle componenti della base di calcolo (l’indennità integrativa speciale) naturalmente modifichi l’ammontare dell’indennizzo per i danneggiati” da vaccino “e quindi siano dovute le relative differenze; né ciò determina, come adombrato dalle difese del Ministero, una duplicazione di rivalutazioni, in quanto una cosa è la rivalutazione dell’indennizzo già prevista dall’art. 1, co. 4, L. 229/2005, destinata a porre al riparo l’importo dalla perdita di valore del denaro nel corso del tempo, altra cosa è la rivalutazione della base di calcolo, destinata soltanto ad incrementare la misura iniziale dell’indennizzo stesso”;
– “l’art. 1, co.1, L. 229/2005 prevede che l’indennizzo da esso previsto sia pari a multipli della «somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210», ove per “somma percepita” non può che intendersi quella che vi era diritto a percepire, sicché l’interpretazione invalsa, a livello costituzionale e di legittimità, dell’art. 2 L. 210/1992 inevitabilmente incrementa ab origine l’indennizzo ivi previsto e, consequenzialmente, la base di calcolo di quello di cui all’art. 1 L. 229/2005”.
L’appello del Ministero della salute è stato pertanto rigettato perché infondato.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari