I danneggiati da vaccinazione e quelli da talidomide percepiscono un indennizzo che viene determinato applicando un coefficiente, stabilito dalla legge, su una base di calcolo costituita dal rateo ex lege 210/1992, nell’ammontare dovuto per l’anno 2005: si tratta dei benefici disciplinati dagli articoli 1 e 4 della L. 229/2005 per i danneggiati da vaccino, nonché dall’art. 2, comma 363 della L. 244/2007 per quelli da talidomide.
L’importo così calcolato, con riferimento all’anno 2005, deve poi essere annualmente rivalutato, per gli anni successivi al 2005, sulla base del tasso ISTAT, a differenza di quanto accade per l’indennizzo ex lege 210/1992, che viene invece annualmente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato.
Il Ministero della salute ha sempre determinato entrambe le provvidenze sopra indicate assumendo come base di calcolo un rateo ex lege 210/1992 rivalutato nella sola componente assegno, escludendo invece dall’adeguamento la quota del rateo determinata con riferimento alla indennità integrativa speciale.
Questa modalità di calcolo è pacificamente illegittima, per giurisprudenza ormai consolidata anche della Suprema Corte (si veda da ultimo Cass. n. 28687/2020).
Per tale motivo l’articolo 1 della Legge 30/12/2020 n. 178 (legge di stabilità per l’anno 2021), all’esplicito fine di evitare il contenzioso, ha introdotto due nuove disposizioni.
– il comma 440, a norma del quale “Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall’anno 2021, per l’adeguamento dei ratei futuri”;
– il comma 441, a norma del quale “Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al comma 440, nonché gli arretrati dell’indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”.
Ne consegue che a partire dall’anno 2021 i benefici sopra indicati dovranno essere calcolati secondo la modalità considerata legittima in giurisprudenza; l’Amministrazione competente dovrà, altresì, provvedere a liquidare agli aventi diritti gli arretrati ancora dovuti, nei limiti della prescrizione decennale.
Non siamo ovviamente in grado di dire in che tempi il Ministero della salute darà integrale esecuzione alle disposizioni sopra menzionate, eventuali quesiti dovranno essere sottoposti all’Amministrazione medesima.
Una volta effettuati i pagamenti, che avverranno senza il riconoscimento degli interessi legali, ciascun interessato dovrà verificare con il proprio legale la correttezza delle somme ricevute: a tal proposito informiamo sin d’ora che eventuali richieste ai sottoscritti legali verranno esaudite solo previo conferimento di un mandato e non con risposte sul blog.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari