L’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19.
Il comma 1 della norma sopra citata, nella versione attualmente vigente, così dispone: Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
Il fondo citato al comma 1 è stato successivamente incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2022 a seguito dell’adozione del comma 1-bis, comma che prevede, altresì, che il predetto fondo possa essere incrementato mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.
Il successivo comma 2 prevede che Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
Il provvedimento di attuazione citato è stato adottato in data 21 settembre 2022, con un decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute.
L’articolo 1 del predetto decreto conferma che esso individua le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34.
Le norme successive disciplinano le modalità di erogazione del beneficio.
L’articolo 2, comma 1 dispone che tale beneficio consiste in una provvidenza economica una tantum a carattere indennitario.
L’articolo 2, comma 2, precisa che l’indennità verrà corrisposta agli aventi diritto in aggiunta ad ogni altra somma cui i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente, mentre il successivo comma 3 chiarisce che essa non concorre alla formazione del reddito di coloro che la percepiranno.
L’articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale dispone che l’indennità spetta, senza prova di mezzi di sostentamento, al coniuge o alla persona unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, ai figli legittimi, naturali e adottivi e, in mancanza di coniuge o di persona unita civilmente e figli, ai genitori della persona deceduta, a condizione che il decesso sia intervenuto entro la data di pubblicazione del presente decreto, quindi entro il 28 dicembre 2022, data di pubblicazione del provvedimento nella G.U. serie generale n. 298.
Per quanto concerne la qualità di deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19, l’articolo 3, comma 2 del decreto stabilisce che essa è riconosciuta a chi, nel periodo dello stato emergenziale … abbia svolto prestazioni di lavoro autonomo o subordinato o nelle altre forme ammesse dalla legislazione nazionale rientranti nelle professioni sanitarie di cui all’elenco allegato al presente decreto, di assistente sociale o di operatore socio-sanitario.
Il periodo considerato dalla disposizione è quindi quello compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza.
L’articolo 5 del decreto precisa che l’indennità verrà erogata dall’Inail, mentre l’articolo 4, comma 1 del decreto dispone che La misura della speciale elargizione una tantum è determinata dal rapporto tra le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l’istanza presentata da parte dei beneficiari entro e non oltre il termine previsto dall’articolo 5, comma 3, del presente decreto.
La disposizione da ultimo citata, infatti, prevede un termine di decadenza entro il quale deve essere presentata la domanda, domanda da inoltrare solo per via telematica e, a pena di inammissibilità, mediante specifici modelli allegati al provvedimento qui esaminato.
In particolare, l’istanza deve essere inviata entro e non oltre 60 giorni dall’avviso pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo (così l’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale).
L’articolo 5, comma 4 del decreto aggiunge che alla domanda deve essere allegata, sempre a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante il contagio COVID-19 durante il periodo emergenziale, la documentazione attestante l’avvenuto decesso e ogni altra documentazione sanitaria comprovante l’evoluzione della patologia COVID-19 in relazione al decesso che sia intervenuto entro la data di pubblicazione del presente decreto.
L’avviso citato dal comma 3 dell’articolo 5 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento il 3 gennaio 2023, la domanda deve pertanto essere tassativamente inviata entro il 4 marzo 2023.
Infine, in data 3 gennaio 2023 l’Inail ha emanato la circolare con le disposizioni concernenti le modalità per l’inoltro dell’istanza.
La circolare precisa, tra l’altro, che all’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:
- titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate;
- contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022;
- documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.
Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari.
È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.
La circolare dell’Inail dispone inoltre che al termine dell’istruttoria, l’Inail inoltrerà al Dipofam, ovvero al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, un elenco contenente i nominativi delle vittime per le quali propone il riconoscimento del beneficio, completo del numero dei beneficiari per ciascuna vittima, e quelle per le quali, invece, propone la non ammissione al beneficio. Per quest’ultima casistica saranno indicate le motivazioni a base della proposta.
Successivamente il Dipofam provvede all’approvazione dell’elenco delle istanze predisposto in esito all’istruttoria e … a seguito dell’approvazione dell’elenco, l’Inail comunica l’esito dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica indicato nella istanza stessa.
La misura dell’indennità verrà invece determinata con decreto del Capo del Dipofam sulla base del rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l’istanza e successivamente erogata dall’Inail entro sessanta giorni decorrenti dal decreto del Capo del Dipofam che fissa la misura della speciale elargizione, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie, con la precisazione che nel caso di tardato trasferimento delle risorse il suddetto termine è sospeso.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari