Con sentenza n. 1781/2023, depositata il 20 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha ricordato quando l’indennizzo ex lege 210/1992 può essere scomputato, ovvero decurtato, dal risarcimento liquidato dai giudici di merito.
La Corte ha riconosciuto come il Ministero della Salute, ricorrente nel giudizio, avesse elaborato un motivo esteso e … assai ben argomentato, motivo peraltro concernente una tematica già risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha chiaramente onerato il Ministero della Salute della prova del pagamento dell’indennizzo e della sua entità.
Sin dalla pronuncia n. 20909/2018 la Corte ha infatti statuito che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno … solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum, ovvero il Ministero medesimo.
Infatti l’onere probatorio de quo attiene ad una eccezione … che si colloca, nella ripartizione intrinseca dell’interesse del thema decidendum, nell’interesse del Ministero della salute. Compete pertanto a quest’ultimo dimostrarne la fondatezza (così l’ordinanza qui commentata).
Nel proprio ricorso l’Amministrazione aveva contestato tale consolidato principio sulla base di plurime ragioni.
Innanzi tutto perché l’indennizzo ex lege 210/1992 viene erogato dalle Regioni, il Ministero della Salute non sarebbe quindi in possesso della documentazione necessaria a dimostrarne la corresponsione o l’entità delle somme versate.
La Corte ha qualificato tale tesi come puramente materiale e non giuridica, evidenziando altresì che l’accoglimento della stessa porrebbe l’onere probatorio a carico della parte che non ha interesse a dimostrare la circostanza oggetto di prova, con una conseguente abnorme deviazione della struttura del contraddittorio processuale, ove ogni parte trova appunto l’impulso nel proprio interesse e sulla base di tale parametro individua così il contenuto della propria attività difensiva.
Il Ministero della Salute aveva obiettato inoltre che la corresponsione dell’indennizzo e la sua quantificazione non devono essere dimostrati in modo circostanziato, essendo desumibili da plurimi elementi.
In primo luogo dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 834 del 1981, che consentono di determinare l’ammontare del rateo tenendo conto della categoria … riconosciuta dalla CMO, rateo che sarebbe quindi determinabile sulla base di dati specifici.
Inoltre dalla circostanza che l’indennizzo va …erogato a partire dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della domanda amministrativa, con la possibilità, quindi, di individuarne con esattezza la decorrenza.
Infine, dalla considerazione che lo scomputo è ammesso anche per i ratei non ancora percepiti, circostanza che comporterebbe il superamento della giurisprudenza che ai fini del defalco dei ratei pregressi reputa necessaria la prova dell’avvenuto pagamento e percezione di questi, essendo sufficiente, per un verso, la prova dell’avvenuta concessione del beneficio e, per un altro, la (agevole) determinazione o determinabilità del relativo ammontare da portare in detrazione.
La Corte non ha accolto queste tesi, evidenziando come sia pacifico che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.
I giudici di legittimità hanno pertanto confermato la pronuncia impugnata, negando che nel caso di specie l’indennizzo potesse essere decurtato dal risarcimento liquidato al danneggiato.
Ringraziamo il Collega Filippo Calà, del Foro di Caltanissetta, per la segnalazione.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari