Milano insiste: si decade solo dai ratei


 

Con sentenza n. 1439 del 30 marzo 2010 il Tribunale di Milano ha confermato che il decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 3 comma 1 della legge 210/92 non comporta la perdita del diritto all’indennizzo.

Come correttamente osserva la Dott.ssa Sala nella motivazione, benché “la ricorrente abbia proposto domanda il 10 marzo 2008 ovvero oltre il triennio decorrente dalla scoperta della malattia ,avvenuta il 14 ottobre 2003, si deve rilevare che la decadenza triennale di cui all’art. 1 comma 9 legge 238/97 colpisce unicamente il diritto ai ratei maturati ma non comporta la perdita del relativo trattamento. Come già la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare con la sentenza 22661/07 il trattamento in questione ha natura assistenziale in senso lato tendendo a realizzare una forma di solidarietà sociale con la conseguenza che si tratta di diritto imprescrittibile : la decadenza pertanto è unicamente limitata ai singoli crediti periodicamente risorgenti“.

La sentenza ribadisce inoltre che l’indennizzo va integralmente rivalutato, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione nella propria ultima pronuncia sul punto.

Alberto Cappellaro