Con decreto legge n. 78/2010 , entrato in vigore il 31 maggio 2010 (giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 125, suppl. ord. n. 114/L) il Governo ha inserito nel nostro ordinamento giuridico due nuove norme relative alla rivalutazione dell’indennizzo ex lege 210/92.
La prima (art. 11 comma 13) così stabilisce: “Il comma 2 dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione“.
La seconda (art. 11 comma 14) invece così dispone: “Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto“.
Gli effetti che il Governo intende ottenere con un simile intervento sono evidenti: precludere la rivalutazione a chi non l’abbia ancora avuta e bloccare l’adeguamento dei ratei a chi già ne beneficiava.
Per coloro invece che hanno ottenuto la rivalutazione con sentenza passata in giudicato senza però essere stati ancora pagati, il Governo ha previsto, con una disposizione di assai dubbia costituzionalità, che tali sentenze hanno un’efficacia limitata: consentono di percepire gli arretrati, ma non di ottenere l’adeguamento integrale dei ratei futuri.
Tale iniziativa, formalmente giustificata da esigenze di bilancio, appare in realtà un modo sleale e pilatesco di ottenere quanto il Governo (o meglio, il Ministero della salute) non è riuscito a conseguire sul piano giudiziario.
Il Governo infatti, senza neppure attendere l’intervento delle sezioni unite (o forse, a voler essere maliziosi, proprio per impedire tale intervento), è entrato sulla materia a piedi uniti, nel totale disprezzo dei diritti acquisiti e di tutti i precedenti interventi della giurisprudenza più attenta, che ha evidenziato come l’importo dell’indennizzo (che il legislatore può ovviamente determinare con piena discrezionalità) è costituzionalmente legittimo solo se è equo: equità che manca quando tale importo rimane invariato nel corso degli anni e viene pertanto progressivamente abbattuto dall’inflazione.
Qualsiasi scelta legislativa contraria è non solo costituzionalmente illegittima ma, soprattutto (e sempre che i diritti delle persone contino ancora qualcosa), una presa in giro per la salute e la dignità dei malati.
Questo intervento, vessatorio e ingiusto già sul piano etico, desta serie perplessità anche su quello giuridico.
Innanzi tutto per l’arroganza con la quale il Governo ignora gli effetti di sentenze passate in giudicato, cancellando con un colpo di mano diritti quesiti.
Inoltre per la scelta di interpretare una norma controversa valorizzando, tra le due opzioni interpretative, quella contraria alla Costituzione.
Ritengo quindi che questa iniziativa, indegna di uno stato di diritto quale il nostro pretende di essere, debba essere contrastata con ogni mezzo: innanzi tutto politico (il decreto diventerà definitivo solo se il Parlamento lo convertirà in legge entro il 30 luglio 2010, altrimenti diverrà inefficace) e, successivamente, anche giudiziario.
Alberto Cappellaro