Il 27 luglio 2010 ho partecipato alla prima di una serie di riunioni convocate dal Ministero della salute al fine di illustrare, alle associazioni e a tutti gli avvocati che hanno presentato per i loro assistiti domanda di accesso alla transazione, il contenuto dei c.d. moduli transattivi.
Avendo preso parte a numerose riunioni di questo tipo e benché lo schema dell’incontro sia sempre il medesimo (e cioè illustrazione ai legali di decisioni già assunte in altra sede), devo dire che per la prima volta il Ministero ha affrontato dettagli “tecnici” e non solo “politici”.
I rappresentanti del Ministero (il Dott. Palumbo e la Dott.ssa Scalera) hanno innanzi tutto spiegato che i legali interessati (se ho ben compreso, circa 900) sono stati convocati separatamente per ragioni logistiche e di sicurezza, vista la mancanza di uno spazio idoneo a contenere tutti.
Nella prima riunione sono stati convocati i legali che hanno formulato domanda di accesso alla transazione nell’interesse di almeno tre clienti. I rimanenti parteciperanno alle riunioni del 28 luglio (ore 10.30 e 15.00), suddivisi in ordine alfabetico.
La riunione del 3 agosto ore 10.00 sarà invece dedicata esclusivamente ai danneggiati da vaccinazione, dei quali pertanto non si è parlato all’incontro cui ho partecipato io.
La riunione del 3 agosto ore 12.00 sarà invece riservata alle associazioni.
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Secondo quanto comunicatoci, le istanze presentate sono 6.935, delle quali 1.715 per posta e 5.220 per via telematica; ad oggi ne sono state esaminate 5.385 e il Ministero conta di terminare tale attività entro la fine di agosto 2010.
Il Dott. Palumbo ha anticipato che tra le domande esaminate ve ne sono circa 300 che verranno dichiarate inammissibili in quanto presentate da danneggiati che hanno iniziato la causa dopo il 31 dicembre 2007 ovvero non inclusi nelle categorie previste dalla legge 244/07.
il rigetto verrà comunicato agli avvocati degli interessati, cui verrà concesso un termine di 20 giorni per formulare eventuali controdeduzioni.
Nessuna comunicazione verrà invece effettuata per le domande ritenute ammissibili.
Con riferimento alle domande esaminate sino ad oggi, è stato altresì comunicato che i danneggiati:
a) nel 53% dei casi non hanno ottenuto alcuna sentenza;
b) nel 20% dei casi hanno ottenuto una sentenza favorevole;
c) nel 27% dei casi hanno ottenuto una sentenza sfavorevole (per prescrizione o per motivi di merito, ad esempio perché la trasfusione era molto datata e il giudice ha ritenuto insussistente la responsabilità del Ministero).
Quanto alle categorie di appartenenza di coloro che hanno presentato domanda, i dati sono i seguenti (premetto che nella trascrizione potrei aver errato qualche decimale, in quanto il totale risulta 99,8):
a) emofilici: 9%;
b) talassemici: 40,5%
c) vaccinati: 1,3%;
d) trasfusi occasionali: 43%;
e) danneggiati da emoderivati infetti (e non emofilici): 5,5%
f) affetti da emoglobinopatie: 0,2%
g) affetti da anemie ereditarie: 0,3%
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La parte centrale dell’incontro è stata dedicata all’illustrazione dei moduli transattivi e delle modalità con cui il Ministero intende dare attuazione alla legge finanziaria del 2007 e ai provvedimenti collegati.
Le linee guida che il Ministero intende seguire si possono così riassumere:
a) riconoscimento di un risarcimento a tutti coloro che hanno presentato domanda di accesso alle transazioni (e la cui domanda sia stata ovviamente ritenuta ammissibile), sulla base degli importi indicati nei moduli transattivi, importi che dovrebbero essere quindi liquidati senza decurtazioni;
b) ammissione alla transazione soltanto di coloro che abbiano ottenuto il visto dell’Avvocatura dello Stato.
In altre parole, il Dott. Palumbo (o chi per lui) firmerà esclusivamente le transazioni sulle quali l’Avvocatura abbia espresso parere favorevole.
Non sono stati però esplicitati i criteri che l’Avvocatura intende adottare e, in particolare, non è stato chiarito chi verrà considerato prescritto.
Poiché probabilmente l’Avvocatura si opporrà ad un gran numero di transazioni (in primis, per ragioni di prescrizione), questo potrebbe vanificare l’obiettivo di cui al punto a) che è, peraltro, quello che il Ministero ha confermato di voler perseguire.
Il Ministero ipotizza di superare questo scoglio così come è stato fatto nella transazione del 2003: questo significa che agli esclusi verrebbe liquidato lo stesso importo che avrebbero percepito qualora fossero stati ammessi, ma a titolo di “speciale indennizzo” (invece che di risarcimento) e previa ovvia rinuncia alla causa in corso e ad eventuali cause future.
Questa strada presuppone naturalmente l’emanazione di un apposito atto normativo (il c.d. provvedimento salva-esclusi): atto allo stato non è adottabile, in quanto occorre prima individuare nominativamente gli esclusi dalla transazione, e in merito al quale esiste ad oggi solo un impegno politico.
Questa proposta pare essere giustificata dalla volontà di garantire un ristoro a tutti i danneggiati senza il rischio di interventi censori della Corte dei conti nei confronti dei funzionari che sottoscriveranno la transazione: interventi che vi potrebbero essere, qualora lo Stato risarcisse danneggiati che ben difficilmente potrebbero ottenere una sentenza favorevole, ovvero riconoscesse loro importi superiori a quelli che essi potrebbero realisticamente conseguire all’esito di un giudizio civile.
Ribadisco che gli esclusi (e non è ancora dato capire con certezza chi saranno) ad oggi non hanno alcuna garanzia certa circa l’adozione di questo provvedimento: e l’attuale situazione economica nonché gli ultimi comportamenti di chi ci governa non inducono certo all’ottimismo.
Su questo punto, però, il Ministero ha compiuto un sostanziale passo in avanti rispetto al passato, che mi pare giusto sottolineare: il Dott. Palumbo ha infatti chiaramente detto che, al momento della predisposizione della prossima finanziaria, il Ministero della salute intende stanziare, per le transazioni, fondi sufficienti a risarcire (sulla base degli importi che andrò ad indicare) circa 7.000 danneggiati.
In altre parole, il Ministero si sta muovendo come se nessuno dei danneggiati dovesse essere escluso dalla transazione: per la prescrizione o per altri motivi.
Secondo quanto ci è stato testualmente riferito, questo percorso è condiviso dall’intero Governo, incluso il Ministro dell’Economia.
Se il Ministero e con esso il Governo manterranno l’impegno a stanziare fondi per tutti, la definizione della procedura sarà, sotto questo profilo, molto più agevole.
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Veniamo agli importi proposti sui quali, mi pare opportuno chiarirlo sin d’ora, non mi pare esistano margini di trattativa: o si accettano o si continua la causa.
In via preliminare (e conformemente a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 132/2009), i danneggiati sono stati suddivisi in tre categorie: nella prima rientrano emofilici e talassemici; nella seconda i vaccinati; nella terza tutti gli altri.
A questo proposito, alcuni legali presenti hanno contestato la mancata equiparazione ai talassemici di coloro che sono affetti da anemie ereditarie: per ragioni che a me sono parse assolutamente condivisibili.
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Ad emofilici e talassemici in vita vengono garantite le stesse cifre riconosciute nel 2003.
I danneggiati appartenenti a tali categorie sono stati suddivisi in due gruppi, a seconda che l’interessato abbia o non abbia già ottenuto una sentenza favorevole.
Ulteriormente, sono state create altre tre sottocategorie, sulla base dell’età che il danneggiato aveva al momento della manifestazione della malattia: fino a 40 anni; da 41 a 50; 51 e oltre.
Conseguentemente, a chi ha già ottenuto una sentenza favorevole verrà offerta una cifra compresa (le somme sono arrotondate) tra 464.000 e 439.000 euro.
A chi invece non ha ancora ottenuto una sentenza favorevole (ovvero ha ottenuto una sentenza non favorevole) verrà offerto un importo compreso tra 413.000 e 388.000 euro.
Gli importi più alti saranno offerti, in entrambi i casi, a coloro che appartengono alla fascia di età più bassa (0-40 anni al momento della scoperta della malattia).
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Molto più complessa è la suddivisione degli altri danneggiati viventi, tra i quali sono inclusi i trasfusi occasionali (e quindi la maggioranza relativa degli aspiranti alla transazione).
Anche per queste categorie sono previste, le due classificazioni precedentemente ricordate: sussistenza di una sentenza favorevole nonché considerazione dell’età al momento della manifestazione del danno.
A queste (anche qui, conformemente a quanto previsto nel d.m. 132/09) viene aggiunta una ulteriore distinzione, che tiene conto della categoria attribuita ai sensi della legge 210/92, con la creazione di tre fasce di danneggiati:
a) la prima, cui appartengono gli ascritti alla prima, seconda e terza categoria ex lege 210/92;
b) la seconda, cui appartengono gli ascritti alla quarta, quinta e sesta categoria;
c) la terza, cui appartengono gli ascritti alla settima e ottava categoria.
10.1 Il primo gruppo di danneggiati da trasfusione include coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole da parte di una corte di appello.
A seconda della fascia di appartenenza (e quindi della categoria attribuita) gli importi previsti nei moduli (anche qui arrotondati) sono i seguenti:
a) prima fascia
– età 0-40: 353.000 euro
– età 41-50: 335.000 euro
– età 51-oltre: 317.000 euro
b) seconda fascia
– età 0-40: 247.000 euro
– età 41-50: 234.000 euro
– età 51-oltre: 211.000 euro
c) terza fascia
– età 0-40: 123.000 euro
– età 41-50: 117.000 euro
– età 51-oltre: 111.000 euro
Un secondo gruppo include i trasfusi che abbiano ottenuto una sentenza favorevole pronunciata da un tribunale.
A seconda della fascia di appartenenza (e quindi della categoria attribuita) gli importi previsti nei moduli (anche qui arrotondati) sono i seguenti:
a) prima fascia
– età 0-40: 335.000 euro
– età 41-50: 318.000 euro
– età 51-oltre: 302.000 euro
b) seconda fascia
– età 0-40: 234.000 euro
– età 41-50: 223.000 euro
– età 51-oltre: 200.000 euro
c) terza fascia
– età 0-40: 117.000 euro
– età 41-50: 111.000 euro
– età 51-oltre: 100.000 euro
Un terzo e ultimo gruppo include i trasfusi occasionali che non abbiano ottenuto ancora una sentenza o che abbiano perso la causa (ovviamente con sentenza non ancora passata in giudicato).
A seconda della fascia di appartenenza (e quindi della categoria attribuita) gli importi previsti nei moduli sono i seguenti (qui ho omesso solo i decimali):
a) prima fascia
– età 0-40: 330.532 euro
– età 41-50: 280.952 euro
– età 51-oltre: 264.425 euro
b) seconda fascia
– età 0-40: 214.846 euro
– età 41-50: 182.619 euro
– età 51-oltre: 146.095 euro
c) terza fascia
– età 0-40: 96.680 euro
– età 41-50: 82.178 euro
– età 51-oltre: 65.742 euro
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Importi specifici sono previsti per gli eredi di danneggiati deceduti.
Agli eredi di emofilici e talassemici vengono garantiti gli stessi importi del 2003 e quindi, a prescindere da ogni altra considerazione, 619.000 euro (cifra arrotondata).
Per gli eredi degli altri danneggiati, occorre distinguere.
Se l’erede ha ottenuto l’attestazione della sussistenza del nesso causale tra malattia e decesso verranno liquidati, tenendo conto dell’età del deceduto (se ho ben compreso, al momento della manifestazione del danno):
a) (età 0-40) 619.748
b) (età 41-50) 607.248
c) (età 51-oltre) 594.748
Se invece il predetto nesso non è stato riconosciuto gli importi liquidati terranno conto anche della categoria attribuita in vita al danneggiato deceduto, con le seguenti fasce (importi arrotondati):
a) prima fascia
– età 0-40: 464.000 euro
– età 41-50: 452.000 euro
– età 51-oltre: 439.000 euro
b) seconda fascia
– età 0-40: 232.000 euro
– età 41-50: 226.000 euro
– età 51-oltre: 219.000 euro
c) terza fascia
– età 0-40: 116.000 euro
– età 41-50: 113.000 euro
– età 51-oltre: 109.000 euro
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Nel corso della riunione il Dott. Palumbo ha anche indicato sinteticamente i criteri sulla base dei quali si è proceduto alla determinazione degli importi sopra indicati.
In linea generale, mi pare che i criteri di calcolo siano stati oggettivi e ragionevoli.
Il peso maggiore è stato attribuito alle sentenze che il Ministero ha liquidato negli anni dal 2004 al 2008.
Sulla base della mia esperienza, le somme proposte sono in buona parte conformi a quelle che i danneggiati potrebbero percepire in caso di esito positivo del giudizio: con la precisazione, non secondaria, che è ormai consolidata l’abitudine di decurtare dal risarcimento riconosciuto l’indennizzo già percepito ai sensi della legge 210/92 (c.d. scomputo).
A tali somme dovrebbero aggiungersi anche:
a) un 10% dell’importo liquidato, a titolo di interessi e rivalutazione ed in ragione della rateizzazione della somma (allo stato è prevista una rateizzazione di 14-15 anni: nel caso di rateizzazione inferiore, tale somma verrebbe proporzionalmente ridotta), importo che mi pare assolutamente inadeguato;
b) un 3% dell’importo liquidato, a titolo di concorso spese legali.
Non c’è invece alcuna novità in merito alla possibile cessione del credito.
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Per quanto concerne i non ascrivibili, la Dott.ssa Scalera ha detto che il Ministero vorrebbe cercare di includere anche loro nella transazione (quanto meno quelli con riferimento ai quali vi sia una procedura amministrativa o giudiziaria pendente).
Trattandosi di numeri limitati, il Ministero ipotizza di sottoporre questi danneggiati ad un proprio medico legale (ad. es. l’ufficio medico legale del Ministero medesimo) al fine di poter attribuire a costoro una categoria.
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Per quanto concerne gli importi offerti, la principale criticità mi pare rappresentata dalla terza fascia dei trasfusi occasionali senza sentenza favorevole, ai quali vengono offerte cifre inferiori ai 100 mila euro e, credo, largamente inferiori alle loro aspettative.
Politicamente, sarebbe bastato poco per partire da una somma psicologicamente “soglia” quale è quella sopra indicata.
In ogni caso e sempre che venga confermato l’orientamento di voler pagare tutti, la decisione se accettare o meno è necessariamente individuale e deve tener conto della specifica situazione processuale di ciascuno.
In altre parole, chi corre seri rischi di prescrizione farebbe bene a sottoscrivere la transazione e ad accettare quanto proposto.
Analogo comportamento dovrebbe assumere a mio giudizio anche chi, pur potendo aspirare ad un esito positivo del giudizio, abbia un danno attuale conforme alla categoria (settima od ottava) attribuitagli: questo perché, tenendo conto dello scomputo, correrebbe seri rischi di vedersi liquidare, in caso di vittoria nella causa, una cifra inferiore a quella indicata nei moduli transattivi e di vedersi anche compensare, almeno in parte, le spese di lite.
Questo non toglie che le cifre sopra indicate siano assolutamente inadeguate (ed in qualche caso anche offensive) per specifici casi: e cioè quelli cui sia stata attribuita la settima od ottava categoria del tutto acriticamente (come di non di rado fanno le CMO), pur in presenza di un danno oggettivamente più grave.
Chi si trovasse in questa situazione e non corresse rischi di prescrizione a mio parere dovrebbe invece proseguire nel giudizio.
Nei prossimi giorni provvederò comunque ad inoltrare una comunicazione personalizzata a tutti i clienti, con la cifra offerta e qualche prima riflessione.
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Un’ultima parte della riunione è stata dedicata ai successivi passi della procedura.
Il decreto con i moduli transattivi dovrebbe essere pronto per l’inizio di settembre e, dopo la firma dei Ministri interessati, passerà alla Corte dei conti per la registrazione; infine, ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che il Ministero ipotizza per ottobre/novembre 2010.
Il Ministero ha confermato di voler iniziare a sottoscrivere le transazioni a dicembre 2010 e di voler liquidare la prima rata nei primi mesi del 2011, utilizzando a tal fine anche i 510 milioni di euro accantonati sino ad ora (garantendo, così, una prima rata più “corposa”).
I problemi cruciali a questo punto diventano due (oltre al rispetto dei tempi prospettati, come al solito molto ottimistici):
a) lo stanziamento di finanziamenti sufficienti a coprire tutte le domande ammesse (che, come ho anticipato, dovrebbero essere circa 6.600);
b) l’adozione immediata, ed in parallelo con il procedimento transattivo, del provvedimento legislativo ad hoc c.d. salva-esclusi.
Qui sarà fondamentale l’azione di pressione delle associazioni nonché, auspicabilmente, anche dei singoli danneggiati.
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In conclusione ed in sintesi, mi pare che dalla riunione siano emersi elementi estremamente favorevoli, atti a garantire un effettivo soddisfacimento di tutti i danneggiati (anche se con cifre per alcuni inferiori alle aspettative).
Non si può però evitare di sottolineare come questo soddisfacimento sia subordinato ad aspetti di segno opposto ed estremamente incerti: l’adozione politica del c.d. provvedimento salva-esclusi (previo stanziamento di fondi atti a soddisfare tutte le domande ammesse) e l’enorme margine di apprezzamento (che talora pare sconfinare nell’arbitrio) che il Ministero sembra aver riconosciuto all’Avvocatura dello Stato (peraltro, come al solito, assente all’incontro).
Alberto Cappellaro