I Colleghi Giovanni Fara e Marco Calandrino, che ringrazio, mi segnalano che altri due tribunali italiani hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 11 co. 13 e 14 del d.l. 78/2010 (e cioè alle norme che hanno negato la rivalutazione integrale dell’indennizzo ex lege 210/92).
Si tratta dei tribunali di Tempio Pausania e di Alessandria.
Entrambe le ordinanze presentano profili comuni con quelle di Reggio Emilia e Parma.
Mi pare però doveroso sottolineare che quella di Alessandria, opportunamente anche se per la prima volta, ipotizza la lesione anche dell’art. 38 Cost.: norma sino ad ora stranamente ignorata, benchè sia la “base” costituzionale dell’indennizzo (ad eccezione di quello riconosciuto ai vaccinati, che trova invece la propria “fonte” costituzionale nell’art. 32 Cost.).
In proposito il giudice remittente osserva che “per le prestazioni previdenziali, la esclusione di un meccanismo di difesa dai mutamenti del potere di acquisto inciderebbe negativamente sull’adeguatezza della prestazione. Per il principio di maggior meritevolezza delle prestazioni assistenziali, enucleato dalla sentenza 196 del 1993 sopra richiamata, la conclusione deve valere a maggior ragione per queste ultime“.
E tale adeguatezza viene a mancare quando, come nel caso di specie, l’indennizzo (non rivalutato) rimane sostanzialmente invariato nel corso degli anni: considerato che “il potere di acquisto è in continua, tendenziale diminuzione“, con il passare degli anni l’indennizzo diverrà non solo inadeguato (come già è) ma anche irrisorio.
Alberto Cappellaro