Scomputo: Catania disattende (in parte) la Cassazione


 
Con sentenza n. 584/08 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che “la diversa natura giuridica dell’attribuzione indennitaria ex lege 210 del 1992 e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto danneggiato nei confronti del Ministero della sanità, per aver omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l’indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento“.
Con sentenza del 4 novembre 2008, pubblicata in Foro it. 2009, I, 250, la Corte di appello di Catania si è parzialmente ed esplicitamente discostata da tale principio.
La corte non ha infatti ritenuto di dover scomputare, dal risarcimento riconosciuto al danneggiato, quanto il medesimo “percepisce a titolo di indennizzo e ciò tenuto conto dell’irrisorietà del predetto importo (euro 334,41 annue) soprattutto se parametrato alle prevedibili cure farmacologiche e verosimilmente anche chirurgiche che l’odierno appellante è tenuto a sostenere tenuto conto della gravissima patologia da cui è affetto e che ha comportato la compromissione della funzionalità epatica con rischio di non sopravvivenza, intuibile anche da chi non è in possesso di cognizioni mediche. E’ per tali ragioni che la corte, nella peculiare fattispecie oggetto di delibazione, ritiene cumulabili indennizzo e risarcimento con ciò discostandosi dal principio affermato in linea generale dai giudici di legittimità. Per compiutezza di analisi la corte osserva infine che, comunque, non sussistono i presupposti per lo scomputo delle somme che il R. percepisce a titolo di indennità integrativa speciale, concorrendo tali somme ad integrare il trattamento retributivo“.
La corte si è quindi discostata dal principio di diritto contenuto nella sentenza 584/08 sopra citata sotto due distinti profili.
Innanzi tutto per le peculiari e specifiche condizioni di salute del danneggiato: un emofilico in condizioni di salute molto precarie, implicanti prevedibili cure future, farmacologiche e verosimilmente anche chirurgiche.
Inoltre (e soprattutto) per aver escluso in ogni caso dallo scomputo la componente dell’indennizzo determinata con riferimento all’Indennità integrativa speciale: una componente, come emerge dalle tabelle pubblicate nei materiali di questo sito, che rappresenta circa il 90% di quanto viene liquidato a ciascun danneggiato, essendo pari (senza rivalutazione) a 6.171,96 euro annui.
Alberto Cappellaro