I termini dell’art. 5 legge 210/92 non sono perentori


 L’art. 5 della legge 210/92 consente al danneggiato di impugnare il verbale della Commissione medico legale, con ricorso da presentare al Ministero della salute (oggi del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di solito tramite le Aziende sanitarie locali.
Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che il Ministero decide su tale ricorso entro tre mesi dalla presentazione, comunicando la decisione all’interessato entro i successivi trenta giorni.
Il terzo comma riconosce infine al danneggiato la “facoltà” di agire in sede giurisdizionale “entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione“.
Il ricorso davanti al giudice può quindi essere proposto entro:
a) un anno dalla comunicazione del decreto con il quale il Ministero decide sul ricorso amministrativo;
b) un anno e quattro mesi dalla presentazione del ricorso amministrativo (la cui decisione, infatti, deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 4 mesi: 3 per la decisione più trenta giorni per la comunicazione).
Si pone il problema se tali termini siano perentori e quindi se il loro mancato rispetto comporti la decadenza del diritto all’indennizzo o, quanto meno, di alcuni ratei.
Con sentenza n. 21081/07 la Corte di cassazione ha chiarito che in materia di legge 210/92 i termini sono di decadenza solo se la legge lo dichiara espressamente.
L’art. 5 terzo comma attribuisce al danneggiato una mera facoltà e quindi il termine annuale ivi disciplinato “deve ritenersi ordinatorio e non già perentorio“.
Ringrazio il collega Luigi Delucchi, consulente dell’associazione Epac, per la segnalazione.